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Allegato 5 TITOLO III D.Lgs. 152/2006

Limite di emissione degli scarichi idrici

scarichi idrici in acque superficiali
Testo Unico Ambientale

In questo Allegato 5 TITOLO III del D.L.gs. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale) si riportano tutte direttive e le concentrazioni limite dei reflui immessi nelle acque superficiali, suolo e sottosuolo, volte ad assicurare la tutela ed il risanamento delle matrici ambientali predette. Nell’allegato 5 di seguito riportato si descrivono nel dettaglio il limite di emissione degli scarichi idrici nei corpi d’acqua di varia natura:

Allegato 5 TITOLO III D.Lgs. 152/2006 
 
LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI 
 
  1. SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI 
 
  1.1 ACQUE REFLUE URBANE 
  Gli scarichi provenienti da impianti  di  trattamento  delle  acque
reflue  urbane  devono  conformarsi,  secondo  le  cadenze  temporali
indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in  funzione  degli
obiettivi di qualita' e, nelle more della suddetta  disciplina,  alle
leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 
  Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane: 
  - se esistenti devono  conformarsi  secondo  le  cadenze  temporali
indicate al medesimo articolo alle norme di emissione riportate nella 
tabella 1, 
  - se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla 
loro entrata in esercizio. 
  Gli scarichi provenienti da impianti  di  trattamento  delle  acque
reflue  urbane  devono  essere  conformi  alle  norme  di   emissione
riportate nelle tabelle 1 e 2. Per i parametri azoto totale e fosforo
totale le concentrazioni o le percentuali  di  riduzione  del  carico
inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i 
parametri a seconda della situazione locale. 
  Devono  inoltre  essere  rispettati  nel  caso  di  fognature   che
convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori 
limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni. 
 
  Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue 
urbane. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(1) Le  analisi  sugli   scarichi   provenienti   da   lagunaggio   o
   fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati,  la
   concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L 
(2) La misurazione deve essere fatta su  campione  omogeneizzato  non
   filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno
   disciolto  anteriormente  e  posteriormente  ad  un   periodo   di
   incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurita', con
   aggiunta di inibitori di nitrificazione. 
(3) La misurazione deve essere fatta su  campione  omogeneizzato  non
filtrato, non decantato con bicromato di potassio. 
(4) La misurazione deve  essere  fatta  mediante  filtrazione  di  un
   campione  rappresentativo  attraverso   membrana   filtrante   con
   porosita' di 0,45 hm ed essiccazione  a  105  °C  con  conseguente
   calcolo del peso, oppure mediante  centrifugazione  per  almeno  5
   minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105 °C
   e calcolo del peso. 
(5) la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore  a
   40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i  70
   mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al
   70%. 
 
 
Tabella 2. Limiti di emissione  per  gli  impianti  di  acque  reflue
urbane recapitanti in aree sensibili. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(1)  II  metodo   di   riferimento   per   la   misurazione   e'   la
spettrofotometria di assorbimento molecolare. 
(2) Per azoto totale si intende  la  somma  dell'azoto  Kieldahl  (N.
   organico + NH3) + azoto nitrico +  azoto  nitroso.  Il  metodo  di
   riferimento  per  la  misurazione  e'  la   spettrofotometria   di
   assorbimento molecolare. 
(3) In alternativa al riferimento alla  concentrazione  media  annua,
   purche' si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si
   puo' fare riferimento alla concentrazione  media  giornaliera  che
   non  puo'  superare  i  20  mg/L  per  ogni  campione  in  cui  la
   temperatura  dell'effluente  sia  pari  o  superiore  a  12  gradi
   centigradi. Il limite della concentrazione media giornaliera  puo'
   essere applicato ad un tempo operativo limitato  che  tenga  conto
   delle condizioni climatiche locali. 
Il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo e
deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione  nel
corpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzione
dell'inquinante, deve essere previsto  un  punto  di  prelievo  anche
all'entrata dell'impianto di trattamento. Di tali esigenze si  dovra'
tener conto anche nella progettazione e modifica degli  impianti,  in
modo da agevolare l'esecuzione delle attivita' di controllo. 
Per il controllo della conformita' dei limiti indicati nelle  tabelle
1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno  considerati  i
campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore. 
Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi  su  base
annua, la cui media giornaliera puo' superare i limiti tabellari,  e'
definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
In particolare si precisa che, per  i  parametri  sotto  indicati,  i
campioni  che  risultano  non  conformi,  affinche'  lo  scarico  sia
considerato   in   regola,   non   possono   comunque   superare   le
concentrazioni riportate in tabella  1  oltre  la  percentuale  sotto
indicata: 
BOD5: 100% 
COD: 100% 
Solidi Sospesi 150% 
Il numero minimo annuo di  campioni  per  i  parametri  di  cui  alle
tabelle 1 e 2 e' fissato in base  alla  dimensione  dell'impianto  di
trattamento e va  effettuato  dall'autorita'  competente  ovvero  dal
gestore  qualora  garantisca  un  sistema   di   rilevamento   e   di
trasmissione dati all'autorita'  di  controllo,  ritenuto  idoneo  da
quest'ultimo,  con  prelievi  ad  intervalli   regolari   nel   corso
dell'anno, in base allo schema seguente. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente 
numero di  autocontrolli  (almeno  uguale  a  quello  del  precedente
schema) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque  in
entrata. 
L'autorita' competente per il controllo deve altresi' verificare, 
con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto  dei  limiti
indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono  essere
controllati sono solo quelli che le attivita' presenti sul territorio
possono scaricare in fognatura. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Valori estremi per la qualita' delle  acque  in  questione  non  sono
presi in considerazione se  essi  sono  il  risultato  di  situazioni
eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti. 
I risultati delle analisi di  autocontrollo  effettuate  dai  gestori
degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti
al controllo. I risultati  dei  controlli  effettuati  dall'autorita'
competente e di quelli effettuati a cura dei  gestori  devono  essere
archiviati su idoneo  supporto  informatico  secondo  le  indicazioni
riportate nell'apposito decreto attuativo. 
Ove le caratteristiche dei rifiuti  da  smaltire  lo  richiedano  per
assicurare il rispetto, da  parte  dell'impianto  di  trattamento  di
acque reflue urbane, dei valori limite di emissione in relazione agli
standard di qualita' da conseguire o mantenere  nei  corpi  recettori
interessati dallo scarico dell'impianto, l'autorizzazione prevede: 
  a) l'adozione di tecniche di  pretrattamento  idonee  a  garantire,
all'ingresso  dell'impianto  di  trattamento  delle   acque   reflue,
concentrazioni  di  inquinanti  che  non  compromettono  l'efficienza
depurativa dell'impianto stesso; 
  b)   l'attuazione   di   un    programma    di    caratterizzazione
quali-quantitativa  che,  in  relazione  a   quanto   previsto   alla
precedente lettera a), consenta controlli sistematici in entrata e in
uscita agli impianti di pretrattamento dei rifiuti liquidi e a quelli
di depurazione delle acque reflue; 
  c) l'adozione di sistemi  di  stoccaggio  dei  rifiuti  liquidi  da
trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno  gia'
subito il trattamento finale; 
  d) standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici
piani di controllo dell'efficienza depurativa; 
  e) l'adozione di un sistema di  autocontrolli  basato,  per  quanto
concerne la frequenza e le modalita'  di  campionamento,  su  criteri
statistici  o  di  tipo  casuale,  comunque  tali  da   rappresentare
l'andamento  nel  tempo  della/e  reale/i  concentrazione/i   della/e
sostanza/e  da  misurare  analiticamente  e  da  verificare,  con  un
coefficiente di confidenza di almeno il 90%, la  conformita'  o  meno
dei livelli di  emissione  ai  relativi  limiti.  I  risultati  degli
autocontrolli sono tenuti a disposizione delle  autorita'  competenti
per  i  quattro  anni  successivi  alla  data   di   rilascio/rinnovo
dell'autorizzazione; 
  f) controlli dell'idoneita' o meno all'utilizzo in agricoltura  dei
fanghi biologici prodotti dall'impianto di  trattamento  delle  acque
reflue in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 99/1992. 
 
1.2 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI. 
 
1.2.1 Prescrizioni generali 
Gli scarichi di  acque  reflue  industriali  in  acque  superficiali,
devono  essere  conformi  ai  limiti  di  emissione  indicati   nella
successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni. 
I valori limite di emissione che gli scarichi interessati non  devono
superare sono espressi, in linea di massima, in concentrazione. 
Tuttavia,  le  regioni,  nell'esercizio  della  loro  autonomia,   in
attuazione dei piani di tutela delle acque, tenendo conto dei carichi
massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono
i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui alla tabella 3
sia in concentrazione massima. ammissibile sia in  quantita'  massima
per unita' di tempo. 
In questo caso, i valori limite  espressi  in  concentrazione  devono
essere coerenti, e comunque non possono essere superiori, con  quelli
in peso dell'elemento caratteristico dell'attivita'  ed  il  relativo
fabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in funzione  dei
singoli processi e stabilimenti. 
Nel caso  di  attivita'  ricadenti  nell'allegato  I  del  D.Lgs.  18
febbraio 2005  n.  59  valori  limite  di  emissione  possono  essere
definiti, in alternativa, per unita' di prodotto in linea con  quanto
previsto con i BAT references comunitari e con le linee guida 
settoriali nazionali 
Anche in questa ipotesi i valori limite espressi in quantita'  devono
essere coerenti con quelli espressi in concentrazione,  tenuto  conto
del fabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in  funzione
dei singoli processi e stabilimenti. 
 
1.2.2 Determinazioni analitiche 
Le determinazioni analitiche ai fini  del  controllo  di  conformita'
degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite  ad
un  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  tre  ore.  L'autorita'
preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel  verbale  di
campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi  al  fine
di ottenere il campione piu' adatto a rappresentare lo scarico 
qualora lo 
giustifichino  particolari  esigenze  quali  quelle  derivanti  dalle
prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  dello  scarico,   dalle
caratteristiche del  ciclo  tecnologico,  dal  tipo  di  scarico  (in
relazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il  tipo
di accertamento (accertamento di routine, accertamento di  emergenza,
ecc.). 
 
1.2.3 Specifiche prescrizioni per gli scarichi contenenti sostanze 
pericolose 
  1. tenendo conto del  carico  massimo  ammissibile,  ove  definito,
della persistenza, bioaccumulabilita'  e  della  pericolosita'  delle
sostanze,  nonche'  della  possibilita'  di  utilizzare  le  migliori
tecniche disponibili, le Regioni  stabiliscono  opportuni  limiti  di
emissione in massa nell'unita' di tempo (kg/mese). 
  2. Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere
rispettati i limiti di emissione in massa per unita' di prodotto o di
materia prima di cui  alla  stessa  tabella.  Per  gli  stessi  cicli
produttivi valgono altresi' i limiti di concentrazione indicati nelle
tabella 3 allo scarico finale. 
  3. Tra i limiti di emissione in termini  di  massa  per  unita'  di
prodotto, indicati  nella  tabella  3/A,  e  quelli  stabiliti  dalle
Regioni in termini di massa nell'unita' di tempo valgono quelli  piu'
cautelativi. 
  4.  Ove  il  piano  di  tutela  delle  acque  lo  preveda  per   il
raggiungimento degli standard di  cui  all'allegato  1  del  presente
decreto,  l'autorita'   competente   puo'   individuare   conseguenti
prescrizioni adeguatamente motivate all'atto  del  rilascio  e/o  del
rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi che contengono le sostanze
di  cui  all'allegato  5.  Dette  specifiche   prescrizioni   possono
comportare: 
    a) l'adozione di misure tecniche, di progettazione,  costruzione,
esercizio o manutenzione dell'impianto  in  grado  di  assicurare  il
rispetto di valori limite di emissione  piu'  restrittivi  di  quelli
fissati in tabella 3, fatto salvo  il  caso  in  cui  sia  accertato,
attraverso campionamenti a monte ed  a  valle  dell'area  di  impatto
dello scarico, che la presenza nello scarico stesso  di  una  o  piu'
sostanze non origina dal ciclo produttivo dell'insediamento ovvero e'
naturalmente presente nel corpo idrico. Il valore limite di emissione
sara' fissato in rapporto con le priorita'  e  le  cadenze  temporali
degli interventi previsti nel piano di tutela delle  acque  approvato
dalla regione e, in particolare, con  quanto  previsto  nello  stesso
piano per assicurare la qualita' delle acque a specifica destinazione
funzionale; 
    b) l'adozione di un sistema di autocontrolli basato,  per  quanto
concerne la frequenza e le modalita'  di  campionamento,  su  criteri
statistici  o  di  tipo  casuale,  comunque  tali  da   rappresentare
l'andamento  nel  tempo  della/e  reale/i  concentrazione/i   della/e
sostanza/e  da  misurare  analiticamente  e  da  verificare,  con  un
coefficiente di confidenza di almeno il 90%, la  conformita'  o  meno
dei livelli di  emissione  ai  relativi  limiti.  I  risultati  degli
autocontrolli sono tenuti a disposizione delle  autorita'  competenti
per  i  quattro  anni  successivi  alla  data   di   rilascio/rinnovo
dell'autorizzazione. 
      1. le acque di raffreddamento di impianti pre-esistenti possono
essere convogliate verso il corpo idrico recettore tramite  un  unico
scarico comune ad altre acque di scarico, a condizione sia  posto  in
essere un sistema di  sorveglianza  dello  scarico  che  consenta  la
sistematica rilevazione e verifica dei limiti a  monte  il  punto  di
miscelazione. 
      2. I punti 4 e 5 non si applicano agli scarichi che  provengono
da attivita' commerciali caratterizzate da  modesta  significativita'
con   riferimento   ai   quantitativi   annui   di    acque    reflue
complessivamente scaricate e che recapitano in pubblica fognatura. 
 
2 SCARICHI SUL SUOLO 
Nei casi previsti dall'articolo 103 comma 1 punto  c),  gli  scarichi
sul suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4. 
Il punto di prelievo per i controlli e' immediatamente  a  monte  del
punto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione  naturale
(lagunaggio, fitodepurazione) il  punto  di  scarico  corrisponde  e'
quello all'uscita dall'impianto. 
Le determinazioni analitiche ai fini  del  controllo  di  conformita'
degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite  ad
un  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  tre  ore.  L'autorita'
preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel  verbale  di
campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi  al  fine
di ottenere il  campione  piu'  adatto  a  rappresentare  lo  scarico
qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle  derivanti
dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle
caratteristiche del  ciclo  tecnologico,  dal  tipo  di  scarico  (in
relazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il  tipo
di accertamento (accertamento di routine, accertamento di  emergenza,
ecc.). 
Per gli impianti di trattamento  delle  acque  reflue  urbane  si  fa
riferimento a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore. 
Le distanze dal piu' vicino corpo idrico superficiale oltre le  quali
e' permesso lo scarico sul suolo  sono  rapportate  al  volume  dello
scarico stesso secondo il seguente schema: 
  a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane: 
    - metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 
500 m(elevato)3 
    - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 
501 e 5000 m(elevato)3 
    - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 
5001 e 10.000 m(elevato)3 
  b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali. 
    - 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie 
inferiori a 100 m(elevato)3 
    - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 
101 e 500 m(elevato)3 
    - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 
501 e 2.000 m(elevato)3 
Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono  in
ogni  caso  essere  convogliati  in  corpo  idrico  superficiale,  in
fognatura o destinate al riutilizzo. 
Per gli  scarichi  delle  acque  reflue  urbane  valgono  gli  stessi
obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in
acque superficiali. 
L'autorita' competente per  il  controllo  deve  verificare,  con  la
frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati
nella tabella 4. I parametri di tabella 4 da  controllare  sono  solo
quelli che le attivita' presenti sul territorio possono scaricare  in
fognatura. 
 
    

--------------------------------------------------------
|volume scarico                | numero controlli      |
--------------------------------------------------------
|sino a 2000 m cubi al giorno  | 4 volte l'anno        |
--------------------------------------------------------
|oltre a 2000 m cubi al giorno | 8 volte l'anno        |
--------------------------------------------------------
    
 
2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO 
Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle 
seguenti sostanze: 
  - composti organo alogenati e sostanze che possono 
  - dare origine a tali composti nell'ambiente idrico 
  - composti organo fosforici 
  - composti organo stannici 
  - sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in 
ambiente idrico o in concorso dello stesso 
  - mercurio e i suoi composti 
  - cadmio e i suoi composti 
  - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera 
persistenti 
  - cianuri 
  -  materie  persistenti  che  possono   galleggiare,   restare   in
sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di 
utilizzazione delle acque. 
Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non
superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche  di  rilevamento
in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi 
aggiornamenti. 
Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque 
sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di: 
 
1: zinco rame nichel cromo 
   piombo selenio arsenico antimonio 
   molibdeno titanio stagno bario 
   berillio boro uranio vanadio 
   cobalto tallio tellurio argento 
 
2: Biocicli e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo 
precedente 
3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero  sull'odore
dei  prodotti  consumati  dall'uomo  derivati  dall'ambiente  idrico,
nonche' i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle 
acque 
4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che  possono  dare
origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli  che  sono
biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in 
sostanze innocue 
5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare 
6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera 
non persistenti 
7: Fluoruri 
8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio 
dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti. 
Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non
superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche  di  rilevamento
in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi 
aggiornamenti. 
 
3 INDICAZIONI GENERALI 
I punti di scarico degli impianti i trattamento  delle  acque  reflue
urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre 
al minimo gli effetti sulle acque recettrici. 
Tutti gli impianti di trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  con
potenzialita' superiore a 2.000 abitanti equivalenti,  ad  esclusione
degli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative  di
tipo naturale quali la  fitodepurazione  e  il  lagunaggio,  dovranno
essere dotati di un trattamento di  disinfezione  da  utilizzarsi  in
caso  di  eventuali  emergenze  relative  a  situazioni  di   rischio
sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
qualita' ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore. 
In sede di approvazione del  progetto  dell'impianto  di  trattamento
delle acque reflue urbane l'autorita'  competente  dovra'  verificare
che  l'impianto  sia  in  grado  di  che  la   concentrazione   media
giornaliera dell'azoto  ammoniacale  (espresso  come  N),  in  uscita
dall'impianto di trattamento non  superi  il  30%  del  valore  della
concentrazione  dell'azoto  totale  (espresso  come  N)   in   uscita
dall'impianto di trattamento. Tale prescrizione non vale per gli 
scarichi in mare, 
In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente: 
  a) fissera' il  sistema  di  riferimento  per  il  controllo  degli
scarichi di impianti  di  trattamento  rispettivamente  a:  l'opzione
riferita al rispetto della  concentrazione  o  della  percentuale  di
abbattimento il riferimento alla concentrazione media  annua  a  alla
concentrazione media giornaliera per il parametro "azoto totale" 
della tabella 2 
  b) fissera' il limite opportuno relativo al parametro  "Escherichia
coli" espresso come UFC/100 mL. Si consiglia un limite non superiore 
a 5000 UFC/100 mL. 
I trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo 
di: 
  a) rendere semplice la manutenzione e la gestione 
  b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni 
orarie del carico idraulico e organico 
  c) minimizzare i costi gestionali. 
Questa tipologia di trattamento puo'  equivalere  ad  un  trattamento
primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione 
tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti. 
Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50
e 2000 a.e,  si  ritiene  auspicabile  il  ricorso  a  tecnologie  di
depurazione naturale quali il  lagunaggio  o  la  fitodepurazione,  o
tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione 
totale. 
Peraltro  tali  trattamenti  possono  essere  considerati  adatti  se
opportunamente dimensionati, al fine del  raggiungimento  dei  limiti
della  tabella  1,  anche  per  tutti  gli  agglomerati  in  cui   la
popolazione  equivalente  fluttuante  sia  superiore  al  30%   della
popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e 
climatiche lo consentano. 
Tali  trattamenti  si  prestano,  per  gli  agglomerati  di  maggiori
dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i  25000
a.e, anche a soluzioni integrate con impianti a  fanghi  attivi  o  a
biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento. 
 
4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI 
Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3,  4
circa  i  metodi  analitici  di  riferimento,  rimangono  valide   le
procedure  di  controllo,  campionamento  e  misura  definite   dalle
normative  in  essere  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate 
con apposito decreto ministeriale su proposta dell'APAT. 
                                                              ((115)) 
 
Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in 
fognatura. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(*) I limiti per lo scarico in  rete  fognaria  sono  obbligatori  in
assenza di limiti stabiliti dall'autorita' competente o  in  mancanza
di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i  limiti
di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere  resi
conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a 
sostanze pericolose. 
(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra  temperature  medie
   di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto
   di immissione non deve  superare  i  3  °C.  Su  almeno  meta'  di
   qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare  1  °C
   Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C
   e l'incremento di temperatura del corpo  recipiente  non  deve  in
   nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza  dal  punto
   di immissione. Per i canali artificiali, il massimo  valore  medio
   della  temperatura  dell'acqua  di  qualsiasi  sezione  non   deve
   superare  i  35  °C,  la  condizione   suddetta   e'   subordinata
   all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per
   le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura
   dello scarico  non  deve  superare  i  35  °C  e  l'incremento  di
   temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso  superare
   i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza  dal  punto  di  immissione.
   Deve inoltre essere assicurata la compatibilita' ambientale  dello
   scarico con il  corpo  recipiente  ed  evitata  la  formazione  di
   barriere termiche alla foce dei fiumi. 
(2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i
   limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli
   di tabella 2. Per quanto riguarda gli  scarichi  di  acque  reflue
   industriali recapitanti in zone  sensibili  la  concentrazione  di
   fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1e
   10 mg/L. 
(2-bis) Tali limiti non  valgono  per  gli  scarichi  in  mare  delle
   installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda,  per  i
   quali  i  rispettivi  documenti  di  riferimento  sulle   migliori
   tecniche disponibili di  cui  all'articolo  5,  lettera  1-ter.2),
   prevedano livelli di prestazione non compatibili con  il  medesimo
   valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali
   rilasciate  per  l'esercizio  di   dette   installazioni   possono
   prevedere  valori  limite  di  emissione  anche  piu'  elevati   e
   proporzionati ai livelli di produzione, fermo  restando  l'obbligo
   di rispettare le direttive e i  regolamenti  dell'Unione  europea,
   nonche'  i  valori   limite   stabiliti   dalle   Best   Available
   Technologies Conclusion e le prestazioni  ambientali  fissate  dai
   documenti BREF  dell'Unione  europea  per  i  singoli  settori  di
   attivita'. (78) 
(3) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal  senso  le
   zone di foce sono equiparate alle acque marine  costiere,  purche'
   almeno sulla meta' di una qualsiasi sezione a valle dello  scarico
   non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione
   di solfati o di cloruri. 
(4) In sede di  autorizzazione  allo  scarico  dell'impianto  per  il
   trattamento  di  acque  reflue  urbane,  da  parte  dell'autorita'
   competente andra' fissato il limite piu'  opportuno  in  relazione
   alla situazione ambientale e igienico sanitaria del  corpo  idrico
   recettore e  agli  usi  esistenti.  Si  consiglia  un  limite  non
   superiore ai 5000 UFC/100 mL. 
(5) saggio di tossicita' e' obbligatorio. Oltre al saggio su  Daphnia
   magna, possono  essere  eseguiti  saggi  di  tossicita'  acuta  su
   Ceriodaphnia    dubia,    Selenastrum    capricornutum,    batteri
   bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi  di
   acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati  ai
   sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione  di
   piu' test di tossicita' si consideri  il  risultato  peggiore.  Il
   risultato  positivo  della  prova  di  tossicita'  non   determina
   l'applicazione  diretta  delle  sanzioni  di  cui  al  titolo   V,
   determina altresi' l'obbligo  di  approfondimento  delle  indagini
   analitiche, la  ricerca  delle  cause  di  tossicita'  e  la  loro
   rimozione. 
 
Tabella 3/A. Limiti di emissione per unita' di prodotto riferiti a 
specifici cicli produttivi (**) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Note alla tabella 3/A 
(*)  Qualora  non  diversamente  indicato,  i  valori  indicati  sono
riferiti  a  medie  mensili.  Ove  non  indicato  esplicitamente   si
consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella 
mensile. 
(**) Per i cieli produttivi che  hanno  uno  scarico  della  sostanza
pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato  nello
schema seguente, le autorita' competenti  all'autorizzazione  possono
evitare il procedimento autorizzativo. In tal caso valgono solo i 
limiti di tabella 3. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(1) Per questi cieli produttivi non  vi  sono  limiti  di  massa  per
   unita' di prodotto,devono essere  rispettati,  solo  i  limiti  di
   concentrazione indicati in tabella 3  in  relazione  alla  singola
   sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza. 
(2) Per questi cicli produttivi non  vengono  indicati  i  limiti  di
   massa per unita' di prodotto, ma devono essere  rispettati,  oltre
   ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la  famiglia
   di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Per verificare che gli scarichi soddisfano i  limiti  indicati  nella
tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che 
prevede: 
-  il  prelievo  quotidiano  di  un  campione  rappresentativo  degli
scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della 
concentrazione della sostanza in esame; 
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco 
di tempo. 
La quantita' di sostanza scaricata nel corso di un  mese  si  calcola
sommando le quantita' scaricate ogni giorno nel corso del mese.  Tale
quantita' va divisa per la quantita' totale di prodotto o di materia 
prima. 
 
Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed 
industriali che recapitano sul suolo 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(1) In sede di  autorizzazione  allo  scarico  dell'impianto  per  il
   trattamento  di  acque  reflue  urbane,  da  parte  dell'autorita'
   competente andra' fissato il limite piu'  opportuno  in  relazione
   alla situazione ambientale e igienico sanitaria del  corpo  idrico
   recettore e  agli  usi  esistenti.  Si  consiglia  un  limite  non
   superiore ai 5000 UFC/100 mL. 
 
Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere  adottati  limiti
meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo  scarico  in
acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in 
tabella 4 per lo scarico sul suolo 
 
    

---------------------------------------------------------------------
1  |Arsenico
---------------------------------------------------------------------
2  |Cadmio
---------------------------------------------------------------------
3  |Cromo totale
---------------------------------------------------------------------
4  |Cromo esavalente
---------------------------------------------------------------------
5  |Mercurio
---------------------------------------------------------------------
6  |Nichel
---------------------------------------------------------------------
7  |Piombo
---------------------------------------------------------------------
8  |Rame
---------------------------------------------------------------------
9  |Selenio
---------------------------------------------------------------------
10 |Zinco
---------------------------------------------------------------------
11 |Fenoli
---------------------------------------------------------------------
12 |Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera
   |persistenti
---------------------------------------------------------------------
13 |Solventi organici aromatici
---------------------------------------------------------------------
14 |Solventi organici azotati
---------------------------------------------------------------------
15 |Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
---------------------------------------------------------------------
16 |Pesticidi fosforiti
---------------------------------------------------------------------
17 |Composti organici dello stagno
---------------------------------------------------------------------
18 |Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e
   |"pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del
   |decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
   |modifiche
---------------------------------------------------------------------
    
 
(1) Per quanto riguarda gli scarichi in  corpo  idrico  superficiale,
   nel caso  di  insediamenti  produttivi  aventi  scarichi  con  una
   portata complessiva media giornaliera inferiore a 50  m(elevato)3,
   per i parametri della tabella 5, ad eccezione di  quelli  indicati
   sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15,  16,  17  e  18  le  regioni  e  le
   province  autonome  nell'ambito  dei  piani  di  tutela,   possono
   ammettere valori di concentrazione che superano di  non  oltre  il
   50% i valori indicati nella tabella 3, purche' sia dimostrato  che
   cio' non comporti un peggioramento della situazione  ambientale  e
   non pregiudica il raggiunti mento gli obiettivi ambientali. 
(2) Per quanto  riguarda  gli  scarichi  in  fognatura,  purche'  sia
   garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i  limiti
   di tabella 3, o quelli stabiliti  dalle  regioni,  l'ente  gestore
   puo' stabilire per i parametri della tabella 5,  ad  eccezione  di
   quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti
   di accettabilita' i cui valori di concentrazione  superano  quello
   indicato in tabella 3. 
 
Tabella 6 - Peso vivo medio corrispondente ad una produzione  di  340
Kg di  azoto  per  anno,  al  netto  delle  perdite  di  rimozione  e
stoccaggio, da considerare  ai  fini  dell'assimilazione  alle  acque
reflue domestiche (art. 101, co. 7, lett. b)) 
 
    

=====================================================================
Categoria animale allevata             |Peso vivo medio per anno
                                       |          (t)
=====================================================================
Scrofe con suinetti fino a 30 kg       |          3,4
---------------------------------------------------------------------
Suini in accrescimento/ingrasso        |          3,0
Vacche da latte in produzione          |          2,5
---------------------------------------------------------------------
Rimonta vacche da latte                |          2,8
---------------------------------------------------------------------
Bovini all'ingrasso                    |          4,0
---------------------------------------------------------------------
Galline ovaiole                        |          1,5
---------------------------------------------------------------------
Polli da carne                         |          1,4
---------------------------------------------------------------------
Tacchini                               |          2,0
---------------------------------------------------------------------
Cunicoli                               |          2,4
---------------------------------------------------------------------
Ovicaprini                             |          3,4
---------------------------------------------------------------------
Equini                                 |          4,9
=====================================================================
    
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 13, comma 7) che la
presente nota e' relativa al parametro  n.  6  della  Tabella  3  del
presente allegato. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (115) 
  La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 17, comma 1)
che "Nella tabella 2 dell'allegato 5 alla  parte  terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di  emissione  per
gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in  aree  sensibili»,
le parole: «Potenzialita' impianto in  A.E.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Carico generato dall'agglomerato in A.E.»". 

Allegato 5 TITOLO III D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale

Altre leggi recanti norme e criteri di attuazione direttive sono:  D. Lgs. 152 emanato l’11 Maggio 1999 che va a recepire la direttiva comunitaria 91/271/CEE riguardante il trattamento delle acque reflue urbane (disciplina gli scarichi fissando i valori limite di concentrazione per le varie sostanze in essi contenute);

DECRETO Ministero Ambiente 12 giugno 2003, n.185

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152